La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di sanare la grave lacuna, tuttora presente nel nostro ordinamento, della mancata attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, il quale recita testualmente: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Ai cittadini è assegnata la titolarità del diritto alla partecipazione politica, ai partiti la funzione di realizzare il necessario collegamento tra questi e i governanti attraverso l’aggregazione delle domande che si formano sulla base di una visione comune e consentire, in tal modo, scelte collettive semplificate e strutturate. Lo statuto deve garantire i requisiti di democraticità nei processi decisionali. Aspetto rilevante in questa proposta è la formazione degli iscritti che consente di promuovere progetti di ricerca su temi culturali presentati dagli stessi.
Art. 1.
(Principi generali).
1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. Tutti i cittadini italiani o stranieri legalmente residenti nel territorio della Repubblica possono iscriversi ad un partito.
4. Le attività dei partiti sono ispirate ai principi di trasparenza e democraticità dei processi decisionali secondo le previsioni contenute nella presente legge.
Art. 2.
(Pubblicità dello statuto).
1. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo.
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 3.
(Requisiti di democraticità).
1. Lo statuto di cui all’articolo 2, comma 1, deve contenere i seguenti requisiti per garantire la democraticità dei processi decisionali: a) l’indicazione delle modalità di selezione democratica delle cariche monocratiche; b) l’indicazione delle modalità di selezione degli organi collegiali che devono garantire il diritto al pluralismo di opinioni e la rappresentatività delle articolazioni territoriali; c) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito; d) le modalità per garantire una equa presenza di entrambi i generi in ogni organo collegiale non monocratico; e) le norme che regolano, qualora presente, i rapporti tra l’organizzazione giovanile del partito, composta dagli iscritti che non abbiano conseguito i 30 anni di età, e le strutture territoriali e politiche del partito; f) le modalità di selezione democratica delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione; g) la presenza di un comitato di garanzia che deliberi sulle controversie che insorgono tra gli iscritti al partito.
Art. 4.
(Promozione delle attività di formazione degli iscritti).
1. Ogni anno i partiti politici di cui all’articolo 1, comma 2, destinano un ammontare pari al 5 per cento del bilancio per attività di formazione rivolta ai propri iscritti.
2. Le attività di formazione di cui al comma 1 possono essere organizzate dai partiti politici di concerto con fondazioni politiche e culturali o istituti di ricerca privati.
3. Una quota delle risorse destinate alle attività di formazione di cui al comma 1 è finalizzata alla promozione di progetti di ricerca su temi culturali, sociali ed economici presentati dagli iscritti.